Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha dato attuazione, nell’ordinamento italiano, alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Cosa si può segnalare

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società, consistenti in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del MOG 231;
  • violazione di norme su appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei
  • trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori,
  • tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (violazioni di norme su concorrenza, aiuti di stato, imposte sulle società).

Chi può inviare segnalazioni

Possono inviare segnalazioni di illecito:

  • i dipendenti di Parcam S.r.l., anche in prova;
  • i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso Parcam S.r.l.;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso Parcam S.r.l., che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Parcam S.r.l.;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Parcam S.r.l.;
  • i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
  • i partecipanti a processi di selezione e i soggetti che hanno cessato il proprio rapporto giuridico con Parcam S.r.l.

Canali di segnalazione interna

Parcam S.r.l. ha attivato due canali alternativi di segnalazione interna, che consentono di effettuare:

  • segnalazioni in forma scritta, mediante la piattaforma WhistleblowingPA;
  • segnalazioni in forma orale, mediante incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Parcam S.r.l. predilige l’uso della piattaforma WhistleblowingPA come mezzo di invio della segnalazione in quanto permette una maggiore tutela per l’identità del segnalante. La persona segnalante può scegliere di inviare la segnalazione anche in forma anonima.

Tuttavia, ove la persona segnalante volesse effettuare la segnalazione in forma orale, potrà chiedere un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, scrivendo a anticorruzione.parcam@mi.camcom.it.

La persona segnalante deve specificare all’atto della segnalazione che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Le segnalazioni di illecito sono ricevute dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne.

Prima di procedere con la segnalazione si prega di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.

Canali di segnalazione esterna

Le persone segnalanti possono utilizzare il canale esterno di segnalazione dell’Autorità nazionale anticorruzione quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le persone segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Whistleblowing sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione.